Lunedi, 6 Settembre 2010

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STATO CIVILE

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Stato civile

Matrimonio

Divorzio

Nascita

Riconoscimento di un figlio

Morte

 

 

STATO CIVILE

 

Cos’è l’Ufficio di Stato Civile e quali sono le sue funzioni principali?

L’Ufficio di Stato Civile è quell’Istituzione che si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. Tale compito in Italia è affidato ai Comuni ed all’estero alle Ambasciate ed ai Consolati italiani. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
Gli Uffici Consolari principalmente ricevono e trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione gli atti emessi dalle Autorità straniere.
(N.B. Per quanto riguarda la cittadinanza e le relative normative, consultare il capitolo dedicato specificatamente a questa tematica).

Quali altre funzioni sono di competenza dell’Ufficio di Stato Civile?

Il settore di Stato Civile degli Uffici Consolari, oltre alla gestione dei registri di Stato Civile relativamente agli atti di stato civile formati nel Consolato stesso ed alla trasmissione degli atti di stato civile stranieri ai Comuni italiani, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell'espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;

  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;

  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;

  • Ricezione e trasmissione di sentenze (divorzio, adozione ect.) alle relative Istituzioni competenti.


Come si comunicano in Italia le variazioni di Stato Civile e quali documenti occorrono?
Come fa un cittadino a conoscere la procedura per la trascrizione in Italia di un atto estero?

Contattando l’Ufficio consolare  competente per il luogo in cui si è verificato l’evento (nascita, matrimonio, divorzio, decesso) é possibile conoscere se la registrazione avvenga in automatico - a seguito di specifica Convenzione - oppure debba essere richiesta dall’interessato. In quest’ultimo caso il Consolato comunicherà quali siano i documenti da presentare, se essi vadano tradotti e se debbano essere legalizzati.

 


 

MATRIMONIO

 

PUBBLICAZIONI

Matrimonio da celebrare davanti all’Autorità consolare italiana

Matrimonio da celebrare davanti all’Autorità locale straniera

Matrimonio da celebrare in Italia

Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio sono richieste esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni)

Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio (parere del Consiglio di Stato n. 621 del 1 febbraio 2008)

I nubendi italiani residenti in Italia debbono richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in due Comuni diversi l’Ufficiale di stato civile al quale è stata rivolta la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’Ufficiale di stato civile dell’altro comune di residenza (art. 94 c.c. e art. 53 c. 1 DPR 396/00)

Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste o al Comune di residenza in Italia oppure al Consolato italiano competente all’estero e poi verranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza.







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I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Autorità consolare italiana competente.

Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste solamente al Comune italiano di residenza del nubendo ed ivi effettuate.






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I nubendi stranieri residenti in Italia sono soggetti alla richiesta delle pubblicazioni. L’art. 1 c. 15 della Legge 94/09 in aggiunta a quanto previsto dall’art. 116 del c.c. richiede un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Se entrambi i nubendi hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate presso l’Autorità consolare italiana competente (se la residenza è differente verranno effettuate le pubblicazioni nei due Consolati competenti).






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Che succede se al Console viene rivolta una richiesta di celebrazione di matrimonio nel caso in cui nessuno dei nubendi risieda nella circoscrizione consolare?

La celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 200/1967 , può essere rifiutata dal Capo dell’Ufficio consolare nel caso in cui il cittadino italiano non risieda nella circoscrizione consolare.


CELEBRAZIONE

Cosa deve fare un cittadino italiano sia residente in Italia che residente all’estero che intenda contrarre matrimonio presso  le Autorità di un Paese straniero?

Nel caso si intenda celebrare il matrimonio dinanzi all’Autorità straniera, secondo le leggi del  luogo:
In questo caso non e’ più prevista la formalità preliminare delle pubblicazioni (Consiglio di Stato - parere n. 3105/07).
Solo in alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05.09.1980 che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono  i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza  ed e’ esente da legalizzazione.
Per gli altri  Stati si parla di nulla-osta.

La richiesta va inoltrata all’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese estero compilando una autocertificazione (di cui si allega copia) che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto. Ad essa verrà unita copia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.
La richiesta può essere inviata anche a mezzo fax.

La Rappresentanza, alla luce della documentazione presentata e  solo dopo aver effettuato gli accertamenti che riterrà opportuni  sarà in grado di rilasciare il predetto documento.

A matrimonio avvenuto, una copia dell’atto rilasciata dall’Ufficio di stato civile  estero dovrà essere rimessa, a cura degli interessati, alla Rappresentanza italiana che, dopo averne verificato la validità, ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza del cittadino.

I documenti scritti in lingua straniera devono essere legalizzati e accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’Autorità’ diplomatica o consolare italiana  oppure giurata conforme dal traduttore  presso un tribunale italiano.
Ciò vale in tutti i casi ad eccezione dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna  dell’8 settembre 1976  per i quali e’ previsto un modulo plurilingue esente da legalizzazione e da traduzione.
Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,  Turchia, Paesi Bassi (solo per Europa) e Svizzera (con riserva).

Per maggiori informazioni si suggerisce comunque di rivolgersi all'Autorità consolare competente.

Cosa deve fare un cittadino italiano residente in Italia che intenda celebrare il matrimonio presso una Rappresentanza consolare italiana all’estero?

Nel caso di matrimonio da celebrare innanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana, qualora il cittadino o i cittadini  italiani siano residenti in Italia, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 200/1967, infatti “ la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione”.

Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione, l’interessato deve provvedere alla richiesta di pubblicazioni presso il proprio Comune di residenza, fornendo i documenti che il Comune richiede.
Il Comune, una volta eseguite le pubblicazioni, delega – ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile – il Consolato alla celebrazione del matrimonio.

La richiesta deve essere menzionata nell’atto di celebrazione.

Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità, entro i quali deve essere celebrato il matrimonio.

Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all'Autorità consolare competente.

Cosa deve fare un cittadino italiano residente all’estero che intenda contrarre matrimonio presso la Rappresentanza consolare italiana della circoscrizione di residenza o presso un’altra  Rappresentanza italiana?

Nel caso di matrimonio da celebrare innanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana e sempre che ciò non osti con le leggi del Paese estero, qualora il cittadino/a italiano/a sia residente all’estero e iscritto/a all’Aire, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza nella circoscrizione di residenza.
La Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli (ed ottenuti i documenti per il nubendo/a straniero/a, compreso il nulla osta ovvero il certificato di capacità matrimoniale di cui all’art. 116 del C.C.), procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio.
Il cittadino italiano residente all’estero che intenda contrarre matrimonio presso diversa Rappresentanza consolare italiana, e sempre che detta Rappresentanza acconsenta a ciò, deve presentare la richiesta di pubblicazioni alla Sede estera di residenza la quale, una volta effettuate le pubblicazioni, delega l’altra Sede a celebrare il matrimonio.
Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi  possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale.

Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità, entro tale lasso di tempo deve essere celebrato il matrimonio

Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi all'Autorità consolare competente.

Cosa deve fare un cittadino italiano residente all’estero che intende contrarre matrimonio in Italia?

Nel caso di matrimonio da doversi celebrare presso un Comune italiano il cittadino residente all’estero,  dopo aver preso gli opportuni accordi con il Comune italiano nel quale intende sposarsi, deve chiedere le pubblicazioni al  Consolato competente alla cui anagrafe consolare risulta iscritto.

Il Consolato una volta eseguite le pubblicazioni delega il Comune italiano alla celebrazione ( art. 109 c.c.)

E’ valido nel nostro ordinamento un matrimonio contratto tra cittadini stranieri presso un Consolato straniero in Italia?

Nel nostro ordinamento è operante il principio di cui all’art.6 c.1 della Convenzione dell’Aia del 12.6 1902 per regolare i conflitti di legge in materia di matrimoni.
In base ad esso sarà riconosciuto dovunque valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purché nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto (Italia) e purché questo Stato non vi si opponga.
Un tale matrimonio, pur essendo valido nel diritto italiano, non verrà tuttavia trascritto nei registri dello stato civile giacché si tratta di atto intercorrente tra stranieri ed intervenuto nell’ambito di un Consolato straniero in Italia, né quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione alle Autorità italiane.


TRASCRIZIONE

Come si trascrive in Italia il matrimonio celebrato all’estero da cittadino/a/i italiano/a/i?

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
A matrimonio avvenuto una copia dell’atto rilasciata dall’Ufficio di stato civile estero deve essere rimessa, a cura degli interessati, alla Rappresentanza italiana che, dopo averne verificato la validità, ne cura la trasmissione in Italia per la trascrizione.
La trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.
Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento.

 


 

DIVORZIO

 

Come si trascrive una sentenza di divorzio pronunciata all’estero?

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze e provvedimenti stranieri che rispettino taluni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
E’ però necessario che i provvedimenti stranieri vengano trascritti presso il Comune italiano competente nelle modalità di seguito specificate.


Quali documenti bisogna presentare per trascrivere in Italia una sentenza di divorzio emessa in un Paese  dell’Unione Europea?

Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia della sentenza straniera di divorzio emessa in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento CE 2201 del 27.11.2003:
per i Paesi dell’Unione Europea l’Autorità giurisdizionale o l’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato emesso il divorzio, rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificando utilizzando il modello standard di cui all’allegato I ( decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento su citato, ai sensi dell’art. 39.
Tale documento, redatto con un sistema di codificazione numerica,  non necessita di traduzione ed inoltre esso non deve essere legalizzato.
Sarà necessario inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi della legge 445/2000 art. 47 attestante  che non esiste fra le stesse parti e per il medesimo motivo” una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto o una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in altro Stato membro o in un paese terzo purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto ( art. 22 punti c) e d) del Regolamento UE 2201/2003).

Comunque, prima di approntare la documentazione richiesta e’ opportuno contattare per ulteriori precisazioni o per conoscere le clausole particolari previste da eventuali accordi bilaterali o multilaterali con l’Ambasciata/Consolato d’Italia territorialmente competente.


Quali sono i documenti necessari per trascrivere in Italia una sentenza di divorzio emessa in un Paese straniero extra-europeo?

Per la trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio, la parte interessata dovrà produrre i seguenti documenti:

  • sentenza di scioglimento di matrimonio in originale o copia conforme dalla quale si evinca la data del passaggio in giudicato;  la sentenza deve essere legalizzata o con “Apostille” apposta in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per i Paesi aderenti ovvero legalizzata dalla Rappresentanza consolare, per gli altri Paesi (per conoscere quale prassi viene seguita nel Paese che interessa, contattare la nostra Rappresentanza territorialmente competente).

  • traduzione in lingua italiana dichiarata conforme all’originale dalla locale Rappresentanza diplomatica/consolare italiana. Oppure traduzione giurata presso un Tribunale italiano.

  • dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della legge 445/2000 attestante che fra le stesse parti e per il medesimo motivo non è stata pronunciata sentenza dal giudice italiano e che non pende in Italia un procedimento promosso anteriormente a quello straniero (punti e) ed f) della legge 218/1995) Comunque, prima di preparare la documentazione richiesta, è opportuno contattare per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o  multilaterali con l’Ambasciata/ Consolato d’Italia territorialmente competente.


 

NASCITA

 

Come si registra la nascita in Italia del figlio di un cittadino italiano all’estero?

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:

  • atto di nascita, emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ’61. In alcuni Paesi, invece, in presenza di Accordi internazionali, esiste l’esenzione dalla legalizzazione, pertanto occorre sempre verificare con il relativo Consolato competente);

  • documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana) e/o documentazione attestante la residenza.


 

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO

 

E’ valido in Italia un atto di riconoscimento di figlio naturale effettuato all’estero?

All’estero il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo . In entrambi i casi la legge 218/1995 , nel titolo quarto relativo all’efficacia delle sentenze ed atti stranieri, stabilisce il riconoscimento delle sentenze straniere( art. 64) e anche dei provvedimenti (art. 65) “ relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o diritti di personalità [omissis] anche se pronunciati da Autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano rispettati i diritti fondamentali alla difesa”.

Quindi un riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni suddette.
Esso, debitamente legalizzato e tradotto, può essere annotato sull’atto di nascita dopo la sua trascrizione presso il Comune italiano competente.

A tale proposito giova specificare che, ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA CON LE EVENTUALI ANNOTAZIONI IN ORIGINALE – e non un semplice certificato – in tutti i casi in cui l’ordinamento straniero ne preveda il rilascio.

Si ricorda che il figlio di età inferiore a sedici anni non può essere riconosciuto senza il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio maggiore di sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

 


 

MORTE

 

Come si registra in Italia il decesso di un italiano residente all’estero?

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);

  • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.


N.B. tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.

Si consiglia vivamente di consultare previamente le pagine web degli Uffici Consolari o interpellarli telefonicamente al fine di verificare la necessità di eventuali legalizzazioni da apporre sui documenti.

LA RAPPRESENTANZA

 

Elezioni Politiche 2006

 

Elezioni Politiche 2008

 

ELEZIONI COMITES 2004

 

CONSULTA EMIGRAZIONE