Lunedi, 6 Settembre 2010

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ASSISTENZA ALL'ESTERO

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Assistenza sanitaria

Assistenza economica

Assistenza detenuti

 

 

ASSISTENZA SANITARIA

I cittadini italiani che si spostano all’interno degli stati dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.

I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilateriali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.

Gli emigrati all’estero ed i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia, hanno diritto a titolo gratuito alle prestazioni ospedalieri urgenti per un periodo massimo di 90 giorni dell’anno solare, qualora non possano avvalersi di copertura assicurativa pubblica o privata del Paese di provenienza. Gli interessati dovranno presentare idonea attestazione del Consolato competente o rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le cure di altissima specializzazione all’estero, sono ammesse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via di eccezione, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.

Per maggiori informazioni sulla materia, si rimanda al sito del Ministero della Salute

 


ASSISTENZA ECONOMICA

Il Consolato può, compatibilmente con i fondi disponibili, erogare al cittadino italiano residente stabilmente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata necessità, un sussidio avente carattere di eccezionalità.

Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti – vedasi Approfondimenti), può essere concesso un prestito finalizzato al rientro nel suo luogo di residenza, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario.

 


ASSISTENZA DETENUTI

Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale la Rappresentanza  può:

  • rendere visita al detenuto;

  • indicare un legale di fiducia;

  • curare i contatti con i familiari;

  • assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;

  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;

  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.

Il Consolato, di converso, non può:

- intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.

LA RAPPRESENTANZA

 

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CONSULTA EMIGRAZIONE