I cittadini italiani che si spostano all’interno degli stati dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.
I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilateriali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
Gli emigrati all’estero ed i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia, hanno diritto a titolo gratuito alle prestazioni ospedalieri urgenti per un periodo massimo di 90 giorni dell’anno solare, qualora non possano avvalersi di copertura assicurativa pubblica o privata del Paese di provenienza. Gli interessati dovranno presentare idonea attestazione del Consolato competente o rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le cure di altissima specializzazione all’estero, sono ammesse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via di eccezione, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.
Per maggiori informazioni sulla materia, si rimanda al sito del Ministero della Salute
Il Consolato può, compatibilmente con i fondi disponibili, erogare al cittadino italiano residente stabilmente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata necessità, un sussidio avente carattere di eccezionalità.
Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti – vedasi Approfondimenti), può essere concesso un prestito finalizzato al rientro nel suo luogo di residenza, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario.
Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale la Rappresentanza può:
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rendere visita al detenuto;
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indicare un legale di fiducia;
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curare i contatti con i familiari;
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assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
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intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
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intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.
Il Consolato, di converso, non può:
- intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.














