L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è stata istituita con Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 e contiene i dati dei cittadini che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio il diritto di voto.
Devono iscriversi all’AIRE, oltre ai cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero, anche quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno, i lavoratori stagionali, nonché i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato, all’Ufficio consolare di residenza, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune di provenienza. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di iscrizione si suggerisce di contattare l’Ufficio consolare sul cui sito, di norma, sono disponibili anche i moduli di richiesta.
Eventuali modifiche alle informazioni registrate nell’AIRE (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile o decessi) debbono essere tempestivamente comunicate all’Ufficio consolare.














