Lunedi, 6 Settembre 2010

Visite certificate: Agosto: 420.112 - Ultima settimana: 148.666 - Ieri: 20.003

You are here: ERVIZI SERVIZI PATENTE

PATENTE

E-mail Stampa

Quale tipo di patente possono utilizzare i cittadini italiani che intendono guidare all'estero?

I cittadini italiani per guidare all'estero sono soggetti a regole differenti in base al Paese in cui intendono recarsi,

PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

E' sufficiente la patente di guida italiana per coloro che si recano per brevi periodi in uno Stato membro dell’UE?

Si, essi possono circolare utilizzando la patente di guida italiana: in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.

E' sufficiente la patente di guida italiana per i connazionali che stabiliscono la loro RESIDENZA in un Paese membro dell'UE?

I cittadini italiani che stabiliscono la residenza in un Paese dell'UE hanno tre possibilità:
1) possono convenire (attenzione: è una facoltà non un obbligo) la patente dì guida italiana in una equipollente del Paese di residenza,
2) possono conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedono,
N.B. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente mentre con il riconoscimento viene emesso un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente. In entrambi i casi la patente deve essere in corso di validità.
3) possono conservare la patente originaria senza fare alcunchè. In questo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
Dopo la sostituzione è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro dell'Unione Europea che l'ha rilasciata precisando i motivi.
Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

E' possibile rinnovare in questi Paesi la propria patente italiana?

E' possibile rivolgendosi esclusivamente alle Autorità estere del Paese di residenza "normale" (per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all'anno), come chiarito al Paragrafo 4 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999.

PAESI EXTRA COMUNITARI FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ' CON L'ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA

E' sufficiente la patente di guida italiana per circolare temporaneamente nei Paesi con  i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità in materia di patenti?

Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità, occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale dì guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità.

In cosa consiste la Patente Internazionale e come si ottiene?

La Patente o Permesso Internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l'esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare.
Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 - e Vienna 8.11.1968, - ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale.
L'Italia rilascia la patente internazionale secondo il modello indicato dalla Convenzione di Vienna 1968 ed è riconosciuta soltanto nei Paesi aderenti alla predetta Convenzione.

E' sufficiente la patente ottenuta in Italia per i connazionali che stabiliscono la residenza in uno Stato estero firmatario con l'Italia di accordi di reciprocità?

Nel caso il connazionale decida di stabilire la sua residenza in un Paese straniero firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti, egli dovrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità.

Cosa si intende per "conversione della patente"?

La "conversione della patente" consiste nel rilascio, senza l'obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La conversione è possibile soltanto per le patenti rilasciate da quegli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità.

In caso dì conversione, cosa accade alla patente italiana?

La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall'Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l'avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall'accordo stesso.
La patente italiana sarà revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del C.d.S.

In caso di rimpatrio (breve o definitivo) è possibile riottenere la patente italiana?

Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente che il connazionale si munisca di traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, il connazionale potrà guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodichè occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Nuovo C.d.S).

Quali sono gli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi  di reciprocità in materia di conversione dì patenti di guida?

Possono richiedere la conversione della patente di guida italiana in corso di validità i cittadini italiani che stabiliscono la loro residenza negli Stati dei quali è possibile visionare l’elenco aggiornato tramite il seguente link: Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Ci sono Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patente di guida SOLO per alcune categorie di cittadini?


Possono convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono,  per motivi di servizio, in uno dei seguenti Stati:

- Canada: personale diplomatico e consolare
- Cile: personale diplomatico e familiari
- Stati Uniti: come sopra
- Zambia: cittadini in missione governativa e familiari

Cosa bisogna fare in caso di smarrimento o furto della patente italiana nei Paesi extra europei?

I connazionali residenti in questi Paesi devono presentare la denuncia, oltre che alle locali Autorità, anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).

PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ' CON L'ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI

In tale caso non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.

Cosa occorre per guidare per brevi o lunghi periodi in questi Paesi non appartenenti all’UE e non firmatari con l'Italia di accordi bilaterali di reciprocità in materia di patenti di guida?

E' opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, ed accertarsi quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.

E‘ possibile rinnovare la patente di guida italiana in tali Paesi?

I cittadini italiani residenti in Paesi extra-comunitari (regolarmente iscritti presso l'Aire o per i quali è stata avviata la procedura d'iscrizione) con i quali non è stato concluso alcun accordo di reciprocità in materia di patenti, possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana purché di categoria A e B, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119,  commi 2-bis e 4 del C.d.S., ai sensi della Circolare 107/97 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, in seguito ai quali la Rappresentanza rilascerà apposita attestazione dì rinnovo.
Una volta ristabilita la residenza in Italia, il cittadino italiano dovrà confermare nuovamente la patente di guida presso l'Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza.

LA RAPPRESENTANZA

 

Elezioni Politiche 2006

 

Elezioni Politiche 2008

 

ELEZIONI COMITES 2004

 

CONSULTA EMIGRAZIONE